Francesco – Gentile Lalla, ti volevo porre una questione. Eventualmente puoi farmi rispondere anche da qualcun’altro, purché a conoscenza della normativa. Ho iniziato una supplenza AD sul sostegno, senza titolo di pecializzazione, che molto probabilmente diventerà al 30/06.
Vengo dalla A037, cdc in cui praticamente nella mia attuale provincia non sta lavorando nessuno dalle GaE.
Volevo sapere se – nel caso in cui venissi assunto in fase c – io posso:
– continuare la mia supplenza facendone l’anno di prova (pur non avendo il titolo SOS)
risposta – la mia risposta è negativa, anche se non ho un riferimento normativo preciso da poterti fornire, ma solo una deduzione. Ti invito a leggere Supplente neo immesso in ruolo nel corso dell’anno scolastico. Anno di prova su sostegno diverso grado di scuola: chiarimenti e la risposta dell’USR Piemonte:
"per il sostegno non viene determinata apposita graduatoria in quanto non costituisce specifica classe di concorso, ma viene determinato specifico elenco, selezionando dalle singole graduatorie gli aspiranti aventi titolo di specializzazione ed espressa disponibilità alla nomina. L´unicità di tale elenco comporta che il docente anche se nominato sul sostegno possa ritenersi titolare su posto comune [e viceversa]"
La tua nomina non è avvenuta da questo specifico elenco correlato alla tua abilitazione, per cui a mio parere non è possibile far valere questo diritto alla titolarità anche su posto comune.
Quando riceverai la proposta in fase C avrai modo di informarti meglio. Sull’anno di prova su classi di concorso affini attendiamo ancora risposte da parte del Ministero.
Francesco – in caso negativo, volevo sapere se rientro nella casistica in cui è possibile rimandare l’anno di prova, per non lasciare i ragazzi che seguo a dicembre. Anche perché, per vari motivi, ho scelto come prima provincia una provincia lontana. Grazie mille
risposta – sì, questo è possibile. La legge 107/2015, al comma 95 prevede espressamente che chi è titolare per l’a.s. 2015/16 di supplenza almeno al 30 giugno assuma servizio al termine della stessa. Da questo punto di vista non cambia nulla se si tratta di supplenza su sostegno senza titolo, o per altra classe di concorso, o da Graduatorie di istituto piuttosto che da GaE. Ne abbiamo già parlato in
Anche supplenza su sostegno senza titolo salva dalla partenza, purchè sia fino al 30 giugno