Dirigente scolastico – Per un docente di sostegno immesso in ruolo il 1 settembre 2014 che non ha svolto il periodo di prova per essersi messo in aspettativa per quasi l’intero anno 2014/2015 e che non ha svolto il corso di formazione previsto, ripetendo adesso il periodo di prova nell’a.s. 2015-16. la mancata partecipazione al corso di formazione 2014/15 ha conseguenze giuridiche o è sufficiente che lo frequenti nell’a.s. 2015/16? Scrivo anche per rassicurare il docente in oggetto. Grazie. il DS.
Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,
la legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ha introdotto la novità dello svolgimento di almeno 120 gg. di attività didattiche:
“116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.
117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
118. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.
119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”
Pertanto nell’ambito dei 180 giorni validi per il compimento del periodo di prova, almeno 120 devono essere prestati per le attività didattiche. Poi ovviamente è aggiunto il cosiddetto corso di formazione.
Per il resto nulla è innovato.
In particolare l’art. 438 comma 5 del T.U. citato dispone che qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo (il dirigente scolastico).
Nel nostro caso, quindi, può tranquillizzare la docente la quale ha rimandato l’anno di prova non raggiungendo i 180 gg. di servizio utili a causa di un’aspettativa prevista da specifiche disposizioni di legge. Vuol dire che potrà svolgere quest’anno sia i 180 gg.(comprensive delle ore di attività didattica) che la formazione.
Giova infatti ricordare che la prova è prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento (C.M. 1 agosto 1975, n. 219, prot. n. 3069 ancora in linea con il T.U. e la legge citati).