Maria – Sono una docente inserita nelle GAE nella A019 da 20 anni, se dovessi entrare in ruolo nella fase C e fossi chiamata fuori dalla Sicilia, dal momento che ho un figlio gravemente disabile prenderei l’aspettativa che mi spetta che non ho mai preso prima. Vorrei sapere dal momento che non farei l’anno di prova potrei aspirare ugualmente al trasferimento o all’assegnazione provvisoria l’anno successivo? Grazie
Giovanna Onnis – Gentile Maria,
rinviare l’anno di prova non è mai stato motivo di impedimento per presentare domanda di trasferimento, anzi come neo-immessa in ruolo nell’a.s. 2015/16 (te lo auguro) sei su sede provvisoria e dovrai chiedere necessariamente sede definitiva per l’a.s. 2016/17 mediante domanda di trasferimento, quindi dovrai fare l’anno di prova nella sede che ti verrà assegnata per il prossimo anno scolastico. Ricordati che per l’anno di prova nella legge 107, nel comma 116, si prevede che “il superamento del periodo di formazione e di prova e’ subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche”. Nel comma 119 si chiarisce inoltre che “ In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e’ sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”
Per quanto riguarda l’assegnazione provvisoria, in base alla normativa valida per il corrente anno scolastico e in attesa di nuove disposizioni , se ce ne saranno, per l’a.s. 2016/17, non aver superato l’anno di prova rappresenta un impedimento solo per la richiesta in altro grado di istruzione diverso da quello di titolarità, come chiarisce esplicitamente l’art.7 comma 2 del CCNI sulla mobilità annuale 2015/16: “Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova”