Scuola – Gent.ma Redazione, in relazione ai 180 giorni utili per il superamento dell’anno di prova dei docenti neoassunti: – a che data vanno conteggiati (termine lezioni,30 giu,31 ago)? – l’orario ridotto per allattamento li riduce in proporzione? – il 1°mese di astensione obbligatoria considerato servizio utile è solo il primo dei 5 (gestazione) o uno qualunque di essi coincidente con l’assunzione in servizio? Ringrazia anticipatamente. La segreteria.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
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La C.M. n. 267/91 ha precisato che dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.
Ne consegue, quindi, che il termine della “fine delle lezioni” fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell’anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell’anno scolastico.
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Ai sensi della nota MIUR 3616 del 05-11-2015 il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.
Pertanto per la docente in allattamento che svolge 13 ore di servizio bisognerà riproporzionare il periodo dei 120/180 gg. (dal momento in cui è andata in riduzione orario).
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L’ art. 31 R. D. n. 1542/1937, le circolari Miur n. 54/1972, n. 2/1973, n. 219/1975, n. 1 80/1979 fino ad oggi affermano che ai fini del compimento dei 180 giorni è utile solo il primo mese di congedo per maternità relativo all’anno scolastico al quale si riferisce il periodo di prova.
In tali circolari si riporta un esempio: “per il congedo obbligatorio dal servizio per maternità, che abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico”.
Pertanto ci si riferisce ad un mese che sia “utile” alla docente.