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Channel: Anno di prova neo immessi in ruolo – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Come retribuire i tutor dei docenti neoimmessi

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Angela – Sono un’insegnate della scuola primaria, quest’anno sono stata scelta come tutor per la formazione neo assunti 2015/ 2016 volevo sapere se la nomina a tutor prevede una retribuzione extra, allo stipendio ,visto che gli incontri con il neo / assunto avvengono al di fuori delle attivita’ scolastiche. Distinti saluti

risposta – gent.ma Angela, abbiamo affrontato questo argomento nella scheda

Anno prova docenti. Quale funzione ha il tutor? L’attività tutoriale svolta potrà essere oggetto di assegnazione del bonus stipendiale

in cui abbiamo messo in evidenza quali

riconoscimenti professionali ed economici spettano al tutor.


Anno di prova non può essere svolto in caso di supplenza nella scuola paritaria

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Elena – L’anno di prova e formazione può essere svolto anche nel primo anno di presa di servizio cioè 2016/17 o deve essere obbligatoriamente svolto in questo anno scolastico presso la scuola paritaria dove sono in servizio? Nel secondo caso la scuola paritaria quali sono gli obblighi della scuola paritaria? Grazie

risposta – nel tuo caso devi necessariamente rimandare anno di prova e formazione all’a.s. 2016/17. Le scuole paritarie infatti non sono coinvolte nella formazione dei docenti neoassunti, come chiarito anche dalle FAQ dell’USR Lazio

Neoassunto: non ho accettato su Istanze on line il contratto entro il 19 febbraio

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Carlo – Gent.ma Lalla, sono nel panico. Per motivi gravi non sono riuscita a compilare la istanza on line di accettazione del contratto che scadeva il 19 febbraio 2016. A novembre ho tegolarmente inviato invece quella di accettazione della nomina dopodichè ho presentato i documenti per il differimento di servizio.

Ti chiedo: cosa succede adesso che non ho compilato questa seconda accettazione online? Cosa mi pregiudica? Solo la scelta delle sedi della mobilitá o addirittura rischio di aver perso il lavoro?! Ti prego, dammi informazioni!

risposta – gent.mo Carlo, premetto che non c’è normativa in cui ci venga detto cosa accade a chi non ha adempito a questa pratica burocratica entro il 19 febbraio 2016, dal momento che è sabato e nel weekend gli uffici scolastici sono chiusi, voglio comunque rassicurarti sul fatto che tutto ciò non può essere motivo di licenziamento.

Certamente, per evitare problemi nella compilazione della domanda di mobilità, ti suggeriamo di far presente la situazione all’Ufficio Scoaltico affinchè si allertino per una segnalazione al Miur. Siamo certi infatti che il tuo non sarà l’unico caso, soprattutto tra chi ha differito per motivi di lavoro e non è quindi ancora inserito nel contesto scolastico.

Superare un nuovo anno di prova anche dopo 30 anni di insegnamento per chi richiede passaggio di ruolo

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Emanuela – Sono insegnante curricolare da più di 30 anni di ruolo. Ho frequentato il "Corso per attività di sostegno per insegnanti in esubero" ed ho ottenuto la qualifica necessaria. Ora vorrei chiedere il trasferimento definitivo su posto di sostegno e mi hanno detto che dovrò superare l’anno di prova. Chiedo se questo è possibile!

Inoltre, ho il problema del part time: sono in servizio 4 gg alla settimana ed ho anche una certificazione legge 104 che mi permette di assistere un parente disabile 3 gg al mese. Non credo potrei raggiungere il numero minimo di giorni necessari per superare l’anno di prova. Grazie per le informazioni e cordiali saluti.

risposta – gent.ma Emanuela, le motivazioni di questa scelta del Ministero sono contenute nella risposta che il Ministro Giannini ha fornito ad una recente interrogazione parlamentare

Anno di prova e formazione anche per docenti che hanno ottenuto passaggio di ruolo. Giannini: lo prevede la legge 107

Riduzione oraria per allattamento e anno di prova. Chiarimenti per il Dirigente.

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Dirigente – Un’insegnante incaricata presso la mia scuola dal 4 settembre 2015, in astensione obbligatoria fino al 7/9/2015,entrata in ruolo nella fase B con destinazione Venezia, con differimento ha ripreso servizio presso il nostro Istituto il 10 novembre 2016. Avendo avuto due gemelli, ha chiesto il raddoppio delle ore di allattamento e quindi da una cattedra di 18 ore per l’insegnamento di lettere presso la scuola secondaria di I grado, le sono state tolte 10 ore (essendo il servizio su 5 giorni settimanali). Per venire incontro alle sue esigenze, le è stato fatto un orario di servizio su 3 giorni settimanali. Se si contano le ore effettive di servizio, non riesce a fare le 120 ore necessarie per poter svolgere l’anno di prova. Ma se si applica la riduzione delle ore in rapporto all’orario effettivo svolto (8 ore) sì. La domanda è: può svolgere l’anno di prova? Le sarei grata per una risposta veloce. Grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissimo Dirigente,

in questo caso la riduzione oraria per allattamento è riconducibile ai fini della validità dell’anno di prova al part time o allo spezzone orario.

La CM 36167/2015 dispone che il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Pertanto la riduzione oraria per allattamento che non può essere penalizzante per la docente, rientra nel caso della prestazione o orario inferiore su cattedra o posto indicato dalla Circolare. Quindi il servizio è proporzionato.

 

Passaggio di ruolo per docente neo-immesso: potrà chiederlo il prossimo anno dopo avere superato l’anno di prova

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C.G. – Sono passata di ruolo a Settembre 2015  fase 0 su Infanzia e questo e’ il mio anno di prova. Ora vorrei sapere quando potrei passare di ruolo su A345 e se devo ripetere anno di prova oppure no. Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima C.G.,

il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di I grado nella classe di concorso A345, potrai chiederlo, se sei in possesso dell’abilitazione per la cdc richiesta e dopo aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza.

Quindi, considerando che stai svolgendo l’anno do prova nel corrente anno scolastico e questo non sarà ancora concluso entro i termini di presentazione della domanda di mobilità, non potrai chiedere quest’anno il passaggio di ruolo, ma lo potrai chiedere il prossimo anno per l’a.s. 2017/18.

Dopo aver ottenuto il passaggio di ruolo, in base a quanto stabilisce il D.M. 850/2015, dovrai svolgere l’anno di prova e formazione nella sua interezza

Anno di prova e 120 giorni per chi ha assunto servizio a novembre

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Scuola – Spettabile Redazione,in relazione all’anno di prova degli assunti in fase C come vanno conteggiati i giorni per arrivare ai 120 previsti per chi adotta la settimana corta sia nella scuola primaria che secondaria di Primo grado?Preciso che il sabato i plessi restano chiusi. Le docenti sono state assunte il  30 novembre e, seppur, non si siano mai  assentate non raggiungono la soglia prevista. Abbiamo letto che è possibile conteggiare anche il servizio prestato in momento antecedente alla nomina in ruolo, ma non tutte sono in questa situazione. Grazie per quanto potrete suggerirci.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

conosciamo il problema e sappiamo che è stato sottoposto più volte all’attenzione del Ministero. Purtroppo non abbiamo ancora una circolare ministeriale che chiarisca le idee sulla questione.

A mio avviso esiste infatti una disparità palese tra gli assunti al 1 settembre e quelli invece assunti in fase C a novembre/dicembre. Allora le soluzioni a mio avviso potrebbero essere due: conteggiare anche i giorni eventualmente svolti in supplenza da settembre a novembre; effettuare una proporzione nel conteggio dei mesi da prendere in considerazione ai fini della prova. In questo caso quindi riproporzionare i 120 gg. considerando che da settembre a novembre i docenti non sono stati in servizio.

Detto questo, e in attesa che il MIUR si esprima, l’unica cosa da fare è a mio avviso impegnare i docenti non facenti parte delle commissioni di esame in tutto il mese di giugno con attività e progetti deliberati dal collegio dei docenti. In poche parole attestare il più possibile la loro presenza a scuola.

Fermo restando che, a mio avviso, il Dirigente, con una certa autonomia, potrebbe comunque prendere in considerazione una o tutte e due le soluzione di cui sopra vista l’assurdità “oggettiva” della situazione. Situazione peraltro che non è imputabile ai docenti.

Periodo di prova e maternità. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – Gent.ma Redazione, in relazione ai 180 giorni utili per il superamento dell’anno di prova dei docenti neoassunti: – a che data vanno conteggiati (termine lezioni,30 giu,31 ago)? – l’orario ridotto per allattamento li riduce in proporzione? – il 1°mese di astensione obbligatoria considerato servizio utile  è solo il primo dei 5 (gestazione) o uno qualunque di essi coincidente con l’assunzione in servizio? Ringrazia anticipatamente. La segreteria.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

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La C.M. n. 267/91 ha precisato che dal computo dei 180 giorni di servizio utili ai fini del completamento della prova, comunque, non possono escludersi le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni quali, ad esempio, i servizi prestati in qualità di membro interno od esterno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità.

Ne consegue, quindi, che il termine della “fine delle lezioni” fissato dalla Legge n. 270/82 per lo svolgimento dell’anno di formazione appare posto esclusivamente per ragioni di opportunità organizzativa e non può incidere sulla validità, ai fini del completamento del periodo di prova, dei servizi istituzionali eventualmente prestati dal docente nel successivo scorcio dell’anno scolastico.

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Ai sensi della nota MIUR 3616 del 05-11-2015 il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Pertanto per la docente in allattamento che svolge 13 ore di servizio bisognerà riproporzionare il periodo dei 120/180 gg. (dal momento in cui è andata in riduzione orario).

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L’ art. 31 R. D. n. 1542/1937, le circolari Miur n. 54/1972, n. 2/1973, n. 219/1975, n. 1 80/1979 fino ad oggi affermano che ai fini del compimento dei 180 giorni è utile solo il primo mese di congedo per maternità relativo all’anno scolastico al quale si riferisce il periodo di prova.

In tali circolari si riporta un esempio: “per il congedo obbligatorio dal servizio per maternità, che abbia inizio nel mese di luglio, si considera “valido” il primo mese di assenza del nuovo anno scolastico”.

Pertanto ci si riferisce ad un mese che sia “utile” alla docente.


Anno di prova e formazione: quali giorni sono da considerare utili

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Valeria – Ho ottenuto il ruolo l’anno scorso, ero in maternità, dovrò superare l’anno di prova quest’anno. Ho un bimbo di 10 mesi con 104 con gravità. Quanti giorni dovrò fare di presenza? si devono contare anche i giorni festivi nei periodi in cui sarò in servizio? Grazie!

Paolo Pizzo – Gentilissima Valeria,

la legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ha disciplinato le procedure relative all’anno di formazione di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato.

In particolare il comma 116 dispone: Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Ti indico cosa rientra nei 180 gg e nei 120:

Nei centottanta giorni sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.

In particolare vanno considerati, purché ricadenti in un periodo di effettivo servizio:

  • tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.
  • il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.
  • i periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc).
  • i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento.
  • il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze.
  • il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
  • la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato.
  • il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
  • il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).
  • i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerati:

  • I giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l’infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova).
  • le vacanze estive.
  • I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.
  • I permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

Per le attività didattiche, nei centoventi giorni sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Diritto al rinvio dell’anno di prova e di formazione. Tra leggende e disposizioni di legge

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Valeria  – Sono entrata di ruolo l’anno scorso. Non ho fatto l’anno di prova in quanto ero in maternità. Sino a quando posso rimandare l’anno di prova? C’è chi dice 3 anni, chi quanto voglio. Grazie.

Paolo Pizzo  – Gentilissima Valeria,

non bisogna confondere il non superamento dell’anno di prova (esito sfavorevole della prova) e il non raggiungimento dei 180 giorni/120 ore didattiche previsti che costituiscono il minimo di servizio che deve essere prestato durante l’anno di prova e formazione e di conseguenza il rinvio dello stesso.

Per quest’ultimo punto l’art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94, rimasto in vigore nella parte non modificata dalla legge 107/2015, prevede che qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.

Per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento – al quale la motivazione del provvedimento deve richiamarsi – della mancata prestazione del servizio.

Pertanto la prova è prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio (di cui 120 di attività  didattica), anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.

È chiaro quindi che il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio, di cui 120 di attività didattica, richiesti dalla norma.

Ti segnalo comunque che anche che quello che ti hanno detto sui fantomatici 3 anni è una leggenda metropoliitana.

La legge 107/2015 prevede infatti, ma solo in caso di non superamento dell’anno di prova e quindi di una valutazione negativa dello stesso (che è ben altra cosa dal “rinvio”), che il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

 

Ritorno nel ruolo precedente. Non si deve svolgere l’anno di prova e di formazione

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Assunta – Salve, sono stata immessa in ruolo a Matera nel 2000 su classe di concorso A030 dopo 21 anni di precariato, ho sostenuto l’anno di prova ed in seguito ho chiesto per ben 10 anni il trasferimento nella mia provincia (SA) senza alcun risultato. Avendo i titoli per l’insegnamento all’infanzia sono rientrata in provincia usando questa strategia. Altro anno di prova. Dopo 6 anni di tentativi ho finalmente riottenuto il passaggio di ruolo su A030 nella mia provincia. La mia DS mi ha detto che per legge devo rifare l’anno di prova anche se io l’ho già fatto, per la stessa classe di concorso e stesso ordine di scuola. E’ così? Dopo 36 anni di insegnamento e 2 anni di prova ne devo fare ancora un altro per provare che sono idonea all’insegnamento?

Paolo Pizzo – Gentilissima Assunta,

se è vero che il docente che ottiene passaggio di ruolo deve rifare tutto il periodo di prova compresa la formazione (queste le ultime indicazioni MIUR), ciò non vale se è un “ritorno” in quel ruolo in cui già si è svolto l’anno di prova e formazione.

In risposta ad un ufficio scolastico il MIUR ha precisato che il periodo di prova si sostiene una sola volta per ogni ordine di scuola.

Pertanto se tu hai già svolto l’anno di prova con conferma in ruolo  nella A030, ritornando in questo ruolo non dovrai fare nulla.

Anno di prova per chi è in part time

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Angela – avrei bisogno di una urgente informazione. sono stata assunta da graduatoria di merito del recente concorso, ma a tantissimi km da casa. Poichè ho 2 figli piccoli,  ho chiesto un part time verticale a scuola. Dovendo sostenere l’esame di prova a fine anno , ti chiedo se bisogna rispettare i 180 giorni o nel conteggio periodo di prova vale cio’ che ha stabilito il Miur lo scorso anno e cioè che il conteggio dei giorni va fatto in proporzione alle ore richieste di part-time: io ho chiesto di farne 9 a settimana, per cui vanno dimezzati i 180 giorni? Ti ringrazio.

Paolo Pizzo – Gentilissima Angela,

vale anche per questo anno ciò che indicato nella nota MIUR 3616 del 05-11-2015.

Ai sensi della nota citata il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Pertanto chi è assunto in ruolo in regime di part time dovrà comunque svolgere per intero e senza nessun riproporzionamento le 50 ore di formazione, mentre i 180 gg e i 120 di attività didattica vanno riproporzionati in ragione all’orario.

Ciò ovviamente vale anche per chi ha ottenuto un passaggio di ruolo e richiesto il part time.

Con 9 ore invece di 18, dovrai quindi svolgere 90 gg. dei 180 previsti e 60 dei 120 previsti.

Anno di prova: congedo parentale non vale per conteggio 180 e 120 giorni

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Domenico – Vorrei sapere se durante l’anno di prova, dopo l’immissione in ruolo, i giorni di congedo parentale (30 gg) vengono sottratti ai 120 per di attività obbligatoria oppure no. Grazie per la sempre disponibilità.

risposta – gent.mo Domenico, ai fini del conteggio dei 120 giorni di attività didattica vanno considerati i giorni effettivi di lezione (per i quali quindi bisogna essere in servizio) e i giorni

impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Durante il congedo parentale non si è in servizio, e infatti tali giorni vengono esclusi anche dal computo dei 180 giorni.

Anno di prova e formazione 2016/17: giorni utili, documenti di rito, portfolio digitale, valutazione finale. E book completo

Il periodo di prova e di formazione si effettua una sola volta per ogni ordine di scuola

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Ass. Amm.vo  -Salve, chiedo ancora una volta la vostra preziosa consulenza in merito alla seguente situazione: – docente passa di ruolo il 01/09/2014 nella scuola media per la lingua spagnolo ed assume servizio, nel mese di ottobre 2014 la stessa docente riceve proposta di ruolo per la scuola superiore, accetta la proposta e firma il relativo contratto ma resta in servizio nella scuola media dove supera l’anno di prova (per la scuola media). Nella scuola superiore prende servizio il 01/09/2015 ma  non effettua nessun anno di prova perchè le dicono che l’anno di prova superato nella scuola media vale anche per la scuola superiore. Il 01/09/2016 la docente assume servizio nella scuola media su sostegno per passaggio di ruolo. Si chiede: deve la docente effettuare il periodo di prova per il nuovo passaggio nella scuola media su sostegno o vale quello effettuato sempre nella scuola media nell’anno scolastico 14/15 sul posto comune (lingua spagnolo). Spero di essere stata chiara nell’esporre il quesito e porgo i più cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

il periodo di prova e di formazione si effettua una sola volta per ogni ordine di scuola.

Ciò ci è stato confermato, per le vie brevi, dal Ministero.

Pertanto, nel caso di specie, il docente che ha già avuto la conferma in ruolo in un determinato ordine/grado, poi ottiene passaggio per altro ordine/grado e nel corso della sua carriera ritorna nel precedente ordine/grado non dovrà più ripetere l’anno di prova e di formazione.

 

Solo chi è in ruolo, anche con nomina giuridica, può svolgere anno di prova

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Lucia – Gentile redazione, ho vinto il concorso docenti 2016 per la classe A019 in Puglia, ma benché fossi la prima classificata non ci sono state immissioni in ruolo quest’anno e dunque sono in attesa di prendere servizio l’anno prossimo. Tuttavia, sono stata nominata per una supplenza fino al 30/06 sulla mia classe di concorso: c’è qualche possibilità che possa essere riconosciuta come anno di prova?
Ho sentito voci contrastanti in merito, vi sarei molto grata se poteste darmi un chiarimento ed eventualmente dirmi cosa devo fare affinché a fine anno sia possibile avere tale riconoscimento. Vi ringrazio, cordialmente

risposta – gent.ma Lucia, non sappiamo da dove questi voci “contrastanti” possano provenire (dal caotico mondo dei social, in cui si dice tutto e il contrario di tutto?). Non esiste una normativa che autorizzi al periodo di prova e formazione prima della nomina in ruolo (ragionando per estremo, non c’è nessuna norma che stabilisca che sarai assunta il prossimo anno).

E’ vero invece che chi viene assunto con nomina giuridica nel corso dell’anno scolastico (quindi immissione in ruolo giuridica retrodatata al 1° settembre 2016 ed economica a partire dal 1° settembre 2017), e ha una supplenza, puà svolgere l’anno di prova e formazione. Ma alla base vi è la firma del contratto a tempo indeterminato, che tu invece non puoi vantare in questo momento 🙂

Riteniamo che il qui pro quo con chi ti ha fornito l’informazione sia nato da qui. Ossia è vero che ci sono casi in cui anche con la supplenza si svolge l’anno di prova e formazione, ma non è il tuo caso, perchè devi prima attendere la nomina in ruolo.


Anno di prova e 180/120 gg da maturare. Chiarimenti

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Letizia – Buongiorno a tutti, sono una neoimmessa in ruolo (in data 15 settembre 2016) e sto svolgendo il mio anno di prova. Sono stata sottoposta a un intervento chirurgico e per questo avrò una settimana di malattia. Inoltre, ad aprile mi sposerò e chiederò i 15 gg di congedo.  Conosco la regola dei 180 gg (120 di servizio effettivo), ma ho sempre paura di sforare con eventuali giorni di assenza aggiuntivi. Quanti solo i giorni massimi da poter saltare perché l’anno di prova sia valido? So che sono molte le domande simili, ma una stima effettiva dei giorni “di permesso” potrebbe davvero rasserenarmi. Grazie mille.

Paolo Pizzo – Gentilissima Letizia,

né i giorni di malattia né quelli di congedo per matrimonio rientreranno nei 180/120 gg utili iper il periodo di prova e formazione.

Il problema maggiore a mio avviso è soprattutto per i 120.

Infatti, questi ultimi, a differenza dei 180 (nei quali rientrano i periodi di sospensione delle lezioni, le domeniche, il giorno libero…), sono ritenuti “effettivi” solo se il docente è presente a scuola (non solo per attività didattica ma anche per incontri collegiali, progetti ecc.).

Pertanto, io mi preoccuperei di effettuare una previsione per i 120 gg che di solito si raggiungono, a meno di prolungate assenze, solo nei mesi di marzo/aprile.

Pertanto, non esistono giorni da poter “saltare”, ma dovrai fare il conteggio dei giorni in cui sarai presente a scuola, non solo quando sei effettivamente in classe ma anche quelli relativi per esempio a scrutini, collegi ecc. qualora si svolgano in giornate in cui non hai attività didattica.

Docente in anno di prova e funzione strumentale: nessuna incompatibilità per assumere l’incarico

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Giacomo – Gentilmente volevo sapere  se un docente durante il suo periodo di prova può ricoprire qualsiasi funzione strumentale o ci sono delle limitazioni. Grazie.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Giacomo,

non vi sono limitazioni di nessun genere.

Possono assumere, infatti,  l’incarico di funzione strumentale tutti i docenti in servizio nella scuola, quindi anche coloro che sono in anno di prova.

 

Docente in anno di prova e mobilità: quali domande può presentare?

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Angela – Sto effettuando l’anno di prova, posso fare domanda di mobilità? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissima Angela,

anche se sei in anno di prova puoi sicuramente partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico presentando domanda di trasferimento.

Il non superamento dell’anno di prova, che è in corso di svolgimento, non ti impedisce, infatti,  di chiedere trasferimento, mentre  non potrai, invece, partecipare alla mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) poiché non hai ancora superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza e per la classe di concorso di titolarità

Mobilità e anno di prova: il docente che non lo ha superato può chiedere trasferimento, ma non passaggio

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Nella – L’anno scorso non ho superato anno di prova in quanto non arrivavo ai giorni previsti. Quest’anno ho deciso di prendere il congedo parentale, volevo sapere se è possibile fare comunque domanda di trasferimento pur non avendo superato l’anno di prova. Grazie mille

Giovanna Onnis – Gentilissima Nella,

la risposta al tuo quesito è affermativa.

Puoi sicuramente presentare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico e se otterrai il movimento richiesto svolgerai l’anno di prova nella nuova sede di titolarità.

Non potrai, invece,  partecipare alla mobilità professionale per la quale è indispensabile il superamento dell’anno di prova nel ruolo di appartenenza e per la classe di concorso di titolarità

Valutazione punteggio di servizio in anno di prova: è un anno in ruolo e come tale deve essere valutato

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Michele – Sono un docente di sostegno nella scuola secondaria II grado;  sono stato immesso in ruolo nell’a.s. 2015/16 e ho ottenuto sede definitiva, nella stessa scuola nell’a.s. 2016/17 su domanda (anche se adesso sono in assegnazione provvisoria). Volevo sapere come viene valutato l’anno di prova (2015/16) ai fini dell’anzianità di servizio, nella mobilità e nella graduatoria interna d’istituto: pre ruolo (3 punti nella graduatoria interna) o ruolo (6 punti-graduatoria interna d’istituto). Ai fini della ricostruzione di carriera è confermato che è considerato pre ruolo l’anno di prova, visto che dovrei presentare anche la ricostruzione di carriera? Grazie

Giovanna Onnis – Gentilissimo Michele,

l’anno di prova è un anno di servizio in ruolo a tutti gli effetti.

Dovrai, quindi valutarlo come anno di ruolo e non di pre-ruolo,  sia per la mobilità, per la graduatoria interna di istituto e per la ricostruzione di carriera.

Non potrai valutare l’anno di prova soltanto per la continuità didattica nella scuola,  che ora è diventata per te la sede di titolarità.

Anche se la scuola è rimasta invariata, infatti, nell’anno di prova era per te sede provvisoria e non definitiva, mentre la continuità si valuta per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità e, quindi, nella sede definitiva.

Per quanto riguarda, invece, il punteggio di servizio, per l’anno di prova ti spettano 6 punti che dovrai raddoppiare, quindi 12 punti, essendo un anno di servizio svolto sul sostegno come docente titolare su questa tipologia di posto

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