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Channel: Anno di prova neo immessi in ruolo – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Neoimmesso in ruolo costretto a seguire tutor nei consigli di classe e negli incontri con i genitori

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Silvia – Sono una docente immessa in ruolo con la fase C. Il DS mi ha imposto, con apposita circolare, di partecipare a tutti i Consigli cui il tutor assegnatomi appartiene (quattro) ed agli incontri con i genitori. Avendo già maturato oltre un decennio di preruolo non comprendo l’utilità ai fini formativi di tale forzata partecipazione. Desidero sapere se esiste qualche norma che impone ciò. Grazie

risposta – gent.ma Silvia, la normativa in questo caso non impone, ma suggerisce. Vediamo più nello specifico

La circolare del 5 novembre 2015, di cui ti riporto per completezza un’ampia parte, afferma

"Un’attenzione particolare sarà posta nella individuazione del docente che svolge funzioni di tutor nei confronti dei neoassunti (art. 12 del decreto). Tale docente assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova, quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell’azione professionale del docente lui “affidato”, ma soprattutto nel corso dell’intero anno scolastico, quando dovrà esplicare una importante funzione di accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale.

Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo. Si terrà ovviamente conto che molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l’intervento sarà tarato su esigenze differenziate, da ricondurre all’intreccio continuo tra pratica e riflessione (art. 6 del decreto)."

Come vedi, la nota dice e non dice. Da un lato c’è una sorta di salvaguardia per precari storici, con esperienza di insegnamento, dall’altro non sappiamo se la richiesta del Dirigente sia motivata da un eccesso di scrupolo (è indirizzata solo a te?), o dall’individuazione di determinate carenze che invece potrebbero essere colmate da questo approccio con il tutor.

In mancanza delle motivazioni, è difficile dirti quanto sia sensata la scelta del Dirigente Scolastico. Magari un maggiore dialogo a tre (docente, Dirigente, tutor) potrebbe riportare l’impegno richiesto per la formazione nel giusto alveo.


Docente neo-immesso e anno di prova: se non viene superato dovrà essere ripetuto l’anno successivo nella sede definitiva

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Carlo – Sono insegnante di sostegno nominato in prova nella fase A a settembre 2015. In considerazione del fatto che ho la preoccupazione di non superare il periodo di prova, desidererei sapere se il secondo anno di prova può essere svolto presso un’altro circolo a seguito di eventuale trasferimento? Grazie per la cortesia.

Giovanna Onnis – Gentilissimo Carlo,

come docente neo-immesso sei su sede provvisoria e, per il prossimo anno scolastico, dovrai chiedere sede definitiva mediante domanda di trasferimento.

La tua sede definitiva, quindi, potrà essere una scuola diversa rispetto a quella dove presti servizio nel corrente anno scolastico.

Se non superi l’anno di prova dovrai, perciò, ripeterlo il prossimo anno nella scuola dove sarai trasferito e risulterai titolare.

Come docente immesso in ruolo in fase A, infatti, in base al comma 73 della legge 107, avrai titolarità su una scuola specifica e non sarai coinvolto negli ambiti territoriali.

Per quanto concerne l’anno di prova la legge 107 e abbastanza chiara in proposito e fornisce una risposta al tuo quesito nel comma 119:

In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e’ sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile”

Anno di prova per chi ha differito la presa di servizio. Chiarimenti per la scuola

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Scuola – E’ possibile per un docente immesso in ruolo su sostegno in altra provincia, avendo accettato con incarico fino al 30 giugno su altra materia( italiano) sostenere l’anno di prova su tale materia con un tutor di italiano?

Paolo Pizzo – Gentile scuola,

la circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015 dispone che “In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al d.m. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Le possibilità indicate nella circolare sono:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Pertanto la supplente in questione potrà svolgere l’anno di prova se la supplenza in corso è nello stesso grado di scuola dell’immissione in ruolo sul sostegno.  Anche per il tutor non ci sono problemi.

 

Anno di prova su ordine di scuola diverso rispetto a quello di assunzione. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente scolastico – Gentilissimi,  Sono il DS dell’Istituto X di Palermo e vorrei acquisire la vostra consulenza, in ordine alla fattispecie che di seguito espongo. Nella mia scuola secondaria di I grado prestano servizio, come supplenti fino al 30/06/2016 su posto di sostegno, due docenti che sono stati assunti in ruolo nella fase C con decorrenza giuridica al 01/09/2015, ma hanno rinviato l’assunzione in servizio all’1/7/2015, perchè hanno scelto di mantenere la supplenza fino al 30/06/2015 per non essere costretti ad allontanarsi dalla propria città di residenza. Si sottolinea che entrambi i docenti di cui trattasi stanno svolgendo la supplenza nella scuola secondaria di I grado su posto di sostegno e che sono stati assunti in ruolo: – Uno nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso di francese; – L’altro nella scuola primaria su posto comune. Poichè entrambi i docenti stanno svolgendo la supplenza su un ordine e grado diverso di scuola rispetto a quello di assunzione e considerato, anche, che stanno svolgendo la supplenza su posti di sostegno mentre sono stati assunti in ruolo su posti comuni, non ho ritenuto, per quest’anno scolastico, di doverli avviare all’anno di prova e formazione, che potranno, invece, svolgere il prossimo anno, quando prenderanno servizio in scuole dello stesso ordine e grado di quelle per le quali sono stati assunti. Vorrei sapere: 1. se è fondata la pretesa (peraltro tardivamente espressa rispetto ai termini fissati dall’USR Sicilia per la ricognizione dei dati ai fini dell’organizzazione della formazione dei docenti neo-assunti) da parte di uno di questi due docenti di svolgere l’anno di prova e formazione già in questo anno. 2. Nel caso in cui la pretesa del docente fosse fondata, se trattasi solo di una facoltà esercitabile su richiesta del docente interessato o se piuttosto si tratti di un obbligo per l’amministrazione scolastica. Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete prestare alla mia richiesta e vi porgo distinti saluti.

Paolo Pizzo – Gentile dirigente,

Il riferimento, salvo ripensamenti del MIUR, è la circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015 la quale dispone che

“In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al d.m. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Le possibilità indicate nella circolare sono:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Stando quindi alla circolare sopra richiamata nessuno dei due docenti potrà svolgere quest’anno l’anno di prova e di formazione in quanto entrambi in servizio su ordine di scuola diversa rispetto a quello di assunzione.

Infatti, l’unica possibilità in questo caso sarebbe l’assunzione su posto di sostegno con supplenza su posto di sostegno anche su ordine e grado diverso di scuola.

Ma non è il caso di cui al quesito. Pertanto solo se c’è una diversa direttiva dell’USR di riferimento e su esplicita richiesta del docente è possibile far svolgere l’anno di prova.

 

 

Nuova immissione in ruolo per docente già in ruolo: deve svolgere l’anno di prova nella sua interezza come tutti i neo-immessi in ruolo

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Claudia – Sono un’insegnante di religione a tempo indeterminato nella scuola primaria e sono entrata di ruolo nel 2007; ora con la fase c ho avuto l’immissione in ruolo su posto comune sempre nella scuola primaria volevo capire nel mio caso è un passaggio di ruolo? Devo quindi sostenere di nuovo l’anno di prova e di formazione? Grazie per l’aiuto distinti saluti

Giovanna Onnis – Gentilissima Claudia,

come tu dici hai avuto l’immissione in ruolo nella fase C, quindi il tuo non può essere considerato un passaggio di ruolo o meglio un trasferimento da sostegno a posto comune.

Si tratta infatti di nuova immissione in ruolo e come tale, in base al DM 850/2015, sei tenuta ad effettuare l’anno di prova e formazione nella sua interezza come tutti i neo-immessi in ruolo

Periodo di prova e 120 gg di attività didattiche

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Maria – Buongiorno,Per chi sta facendo l anno di prova in fase C, potenziamento, so che può assentarsi per paternità per recarsi all’estero per una adozione   internazionale. Quello che vorrei sapere se questo periodo di assenza concorre o meno nel computo dei 120 giorni di prova. Grazie per la risposta che vorrete darmi.

Paolo Pizzo – Gentilissima Maria,

come precisato dal MIUR nei centoventi giorni sono considerati sia i giorni effettivi di lezione sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Tutte le assenze non faranno parte dei 120 gg.

Anno di prova classi affini. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente Scolastico – sottopongo al suo autorevole parere il seguente quesito. Un docente, in servizio per n.9 ore presso la mia scuola sulla Classe di Concorso C430 grazie ad un incarico annuale, ha ottenuto l’immissione in ruolo, nella fase C, per la classe di concorso A047 in altra scuola; il docente però ha preferito continuare il servizio già iniziato sulla C430, differendo il passaggio sulla A047 presso la sede di immissione in ruolo. Ora chiede di poter effettuare l’anno di prova. Per me non sarebbe possibile in considerazione del fatto che questo caso non rientra tra le affinità previste nel D.M.354/98. Qual è il suo parere? La ringrazio per la risposta.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

il MIUR nella circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015 dispone che Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al d.m. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Le due classi indicate nel quesito non sono classi affini.

Giova infatti ricordare che ai sensi dell’art 3 CCNI mobilità 2015/16 è considerato passaggio di ruolo quello effettuato dal personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato.

A meno quindi di novità che escano fuori dall’incontro di domani, per ora il docente non può effettuare l’anno di prova.

Anno di prova neoimmessi fase C e scuola con settimana corta

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Maria Grazia – Sono stata immessa in ruolo nella fase c) e ho preso servizio il 26 novembre in un istituto che adotta la settimana corta. Come si effettua in questo caso il computo dei 120 giorni di effettiva presenza per attività didattiche? Il sabato, giorno di chiusura della scuola, è equiparato al giorno libero? Il pomeriggio di rientro come viene considerato? Grazie in anticipo per i chiarimenti.

risposta – gent.ma Maria Grazia, questa questione è stata dibattuta ieri durante un incontro Ministero – sindacati. Ne scaturirà una nota di chiarimenti a gennaio

Al momento possiamo anticipare ciò che è stato detto a livello informativo.

Anno di prova e formazione neoassunti fase C: valido servizio su classi affini su gradi di scuola diversi e quello prestato prima del ruolo, conteggio dei 120 giorni


Ripetere anno di formazione per docente che ha effettuato passaggio di ruolo. E’ corretto?

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Leonardo – Si è svolto martedì 29 dicembre 2015 l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione sull’anno di prova e formazione dei neo immessi in ruolo.

In questa occasione, sembra siano stati superati alcuni punti tra i più controversi delle istruzioni impartite dal Ministero dopo la pubblicazione del D.M. n.850 del 27/10/2015 e la circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015, che contenevano i "primi orientamenti operativi" per il periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti nell’anno scolastico 2015/16

Fra tutti, sembra sia stato superato il paradosso e la contraddizione scaturita nel concetto di "classe affine" ovvero dell’opportunità di svolgere l’anno di prova anche se attualmente titolari di una supplenza per una classe di concorso diversa rispetto a quella di immissione in ruolo (soprattutto quelli della fase C).

Per non creare quindi disparità di trattamento tra coloro che hanno assunto effettivamente servizio e chi invece ha rinviato l’assunzione scegliendo di restare su posto di supplenza fino al 30/6 o 31/8, a questi ultimi sarà data la possibilità di svolgere l’anno di prova e di formazione indipendentemente dalla tipologia e dal grado di scuola per cui prestano attualmente servizio (che può quindi essere diverso rispetto a quello di assunzione in ruolo).

Sembra quindi che il MIUR abbia deciso di considerare materie affini quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al DM n. 354/1998 o comunque quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo. Come appunto da normativa.

Ma paradosso su paradosso, ingiustizia su ingiustizia, sembra invece di difficile risoluzione l’altra questione, ovvero l’obbligo dello svolgimento dell’anno di prova e di formazione anche per chi ha ottenuto il "solo" passaggio di ruolo. Per questi, sembra essere confermata la volontà ministeriale di far svolgere tutto il percorso di formazione come avviene per i neo immessi in ruolo. Si tratta dell’art. 2 D.M. n.850 del 27/10/2015 Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova".

Dove è finita la appena risolta diatriba sulle “materie affini”?

Hanno forse dimenticato quei sporadici casi (forse troppo sporadici tanto da non essere presi in considerazione ne dal MIUR ne tanto meno dalla OO.SS.) di insegnanti che come me, possono avere ottenuto il passaggio in ruolo (per altro ancor prima dell’entrata in vigore della L.107/15 del 13 luglio) da materie comprese negli ambiti disciplinari (es. da 25/A a 28/A)?

Giova infatti ricordare che gli ambiti sono costituiti da classi di concorso di grado diverso quali, per esempio, la 43/A e 50/A, 25/A e 28/A; 29/A e 30/A; 31/A e 32/A ecc. ovvero quelli che appunto sono i "veri" ambiti disciplinari costituiti con il D.M. 354/1998.

Inoltre, ricordo che il passaggio di ruolo permette al docente in possesso della specifica abilitazione di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all infanzia). Bisogna operare una distinzione tra periodo di prova e formazione" Il periodo di prova è stabilito dall’art. 437 del Dlgs 297/94 il quale afferma che: Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico. Inoltre, nella c.m. 196/2006 e nella nota Prot. n. AOODGPER 3699/2008 aventi sempre per oggetto l’anno di formazione dei docenti, il Ministero affermava che chi ha ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all’ art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non è tenuto a frequentare l’anno di formazione, di cui all’articolo 440 del Decreto legislativo n.297/94, e che lo stesso anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.

Stando quindi al dettato degli artt.. 437-440 del Dlgs 297/94 e delle circolari/nota ministeriali sopra citate, si può concludere che:

• L’anno di formazione, quindi, che comprenderà la nomina di un tutor, la stesura della relazione fino allo svolgimento di attività seminariali e relativa discussione della relazione davanti al comitato di valutazione,
deve essere svolto dal docente una sola volta nella carriera;

Quanti anni di formazione e periodi di prova devono ancora svolgere, insegnanti appartenenti a classi di concorso (discipline/materie) affini? Gli ambiti disciplinari esistono o non esistono più?

Questa ingiustizia di ripetere l’anno di formazione, con per altro l’assurda modalità e obiettivo previsto, di far acquisire “competenze” ad un insegnante che come me, lavora nella scuola di oltre 20 anni e già in ruolo da 15?

Sulle questioni sopra riferite, a mio personale avviso affatto trascurabili, non sarebbe il caso di valutare l’apertura di specifiche azioni legali?

Un caro saluto a tutti di Buon Anno!!!

risposta – gent.mo Leonardo, noi non entriamo nello specifico di eventuali azioni legali, alle quali ognuno è libero di aderire o meno, nè commentiamo la decisione del Miur.

Prendiamo invece atto della normativa. Il dm n. 850 del 27 ottobre 2015 afferma "2. A far data dall’emanazione del presente decreto, cessano di avere validità tutte le disposizioni con esso incompatibili."

Inoltre, va considerato che l’avvio di una procedura legale non ti esime certo dalle attività previste, in quanto l’esito del ricorso non sarà immediato.

Ossia, a metà gennaio sarà aperta la piattaforma INDIRE nella quale inserire il primo bilancio delle competenze, che molti Dirigenti Scolastici, grazie anche alla anticipazione del modello con apposita nota, stanno facendo compilare manualmente, per poi semplicemente trasferirlo on line.

Tu non puoi dire: io non compilo il bilancio delle competenze perchè ho promosso un ricorso avverso il dm n. 850 del 27 ottobre 2105. Ossia, nel frattempo dovrai comunque partecipare a tutte le attività e i percorsi previsti, quando arriverà la risposta del ricorso sapremo se ciò verrà considerato corretto o meno dal giudice. Ma a questo punto potrà essere considerato valido solo dal momento in cui sarà espressa la sentenza, e quindi per il futuro o nel caso di esito negativo del tuo percorso.

Se poi l’adesione ad una eventuale azione legale è più una questione di principio, allora penso non ci siano dubbi sul da farsi.

Anno di prova e formazione neoimmessi solo per servizio svolto in scuola statale

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Jenny – Cara Lalla, sono entrata in ruolo con la fase C (classe di concorso A245) e ho deciso di differire. Attualmente sono in servizio fino al 30/06 presso 2 scuole statali (classe A245: 8 ore date dall’USP e 2 ore tramite graduatorie d’istituto) e una scuola paritaria (classe A445: 6 ore). Lavoro in 3 scuole su 2 comuni, e in totale ho 16 ore.

Ho fatto domanda per l’anno di prova presso l’USP della provincia in cui lavoro e ho ottenuto il permesso. Nonostante ciò, la Dirigente della scuola statale in cui ho 8 ore si è presa del tempo per pensare se farmi sostenere oppure no l’anno di prova,. La segreteria ha affermato che la mia situazione lavorativa è ambigua.

Vorrei sapere se c’è una legge che mi impedirebbe di sostenere l’anno di prova quest’annno. Avere 6 ore in una scuola paritaria me lo impedisce? Ho letto che il MIUR autorizza l’anno di prova anche su spezzone. Se tornando a scuola la Dirigente decidesse di non farmi sostenere l’anno di prova a cosa posso appellarmi per farle cambiare idea? Ovviamente sempre se la legge me lo consente. Grazie mille dell’aiuto

risposta – gent.ma Jenny, se tu lavorassi solo nella scuola paritaria, potremmo condividere le riserve del Dirigente Scolastico. Ma, ai fini dell’anno di prova e formazione, non va considerato il servizio svolto nella scuola paritaria, ma unicamente quello prestato presso le due scuole statali.

Pertanto il tuo anno di prova deve essere considerato valido in relazione allo spezzone di 10 ore. Già il dm n. 850 del 27 ottobre 2015 e poi la circolare del 5 novembre 2015 affermano a tale proposito: “Inoltre il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche. Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.”

Non ci sono quindi dubbi sullo svolgimento dell’anno di prova, anche perchè hai già l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Scolastico. La scuola paritaria rimane fuori da ogni discussione.

Nei prossimi giorni il Miur pubblicherà una circolare di chiarimenti.

Anno di prova: 120 gg e permessi 104/92

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Elisa  – Salve sono stata immessa in ruolo nella Fase B nella scuola primaria che adotta la settimana corta in quanto c’è l’orario prolungato fino alle 16.30. Vorrei sapere, avendo la 104 per mia suocera,-  1) quando chiedo il permesso dei tre giorni dal Mercoledi al Venerdi  il Sabato  viene conteggiato nei 120 giorni effettivi  ? –  2) Nel caso in cui chiedo di usufruire dei tre giorni di permesso dopo le festività riconosciute quale ad esempio la Befana ovvero : se chiedo per Giovedi 7 e Venerdi 8 due giorni di permesso come viene effettuato il conteggio ? Perderei anche i 14 giorni precedenti ?

Paolo Pizzo – Gentilissima Elisa,

si fa presente che siamo in attesa di una circolare MIUR che chiarisca come contare il sabato libero o come settimana corta nei 120 gg di attività didattica. Nell’ultimo incontro avuto con i sindacati sembra infatti che ci sia stata un’apertura del MIUR in questo senso.

Detto questo, si precisa che tutte le assenze, comprese quelle per legge 104/92, si contano fino a quando il dipendente ne fa richiesta. Se quindi richiedi il permesso fino al sabato oppure fino al venerdì, gli altri giorni non possono essere ricompresi nell’assenza.

Nel tuo caso, quindi, se il MIUR accoglierà l’osservazione dei sindacati il sabato ti verrà contato nei 120 gg. Per quanto riguarda invece i 14 gg a cui ti riferisci questi non potranno essere ricompresi nell’assenza.

Nuova immissione in ruolo e periodo di prova e di formazione. Chiarimenti

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Massimiliano – Sono stato immesso per la prima volta in ruolo lo scorso anno scolastico sulla classe A043 e ho superato l’anno di prova e formazione (seguendo peraltro l’ultimo complesso iter previsto, con peer to peer, portfolio, etc.). All’inizio del corrente anno scolastico sono stato immesso in ruolo sulla classe A051 per scorrimento di graduatoria concorsuale. Ho in sostanza ottenuto un nuovo ruolo senza far richiesta di passaggio di ruolo (che, stando alla normativa, non avrei neppure produrre lo scorso anno). Ora il DM 850/2015, art. 2 comma 1, impone il periodo di formazione e prova a:  a.     i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo Non è questo il nostro caso, trovandoci al secondo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato e avendo ottenuto già lo scorso anno la conferma in ruolo (sia pure su classe concorsuale diversa) c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. Non è neanche questo il nostro caso, perché per noi non è stato disposto il passaggio di ruolo, non avendo neppure avuto facoltà di presentare domanda. Ne consegue dunque che saremmo tenuti ad effettuare solo il periodo di prova e non di già formazione?

Paolo Pizzo  – Gentilissimo Massimiliano,

pur il caso non rientrante nei punti da citati, è comunque una nuova immissione in ruolo in grado diverso rispetto al precedente. Pertanto è assimilabile al passaggio di ruolo o comunque ad una nuova immissione su diverso grado rispetto al precedente.

Pertanto, a meno di una retromarcia del MIUR anche su questo aspetto, dovrai effettuare tutto l’iter di formazione.

Secondo quanto infatti concepito dal MIUR, non esiste più la prova divisa dalla formazione. In nessun caso.

Giorno libero nel conteggio dei 120 giorni

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Marilena – Gent.mi, Nel conteggio dei 120 giorni validi per l’anno di prova, oltre le domeniche, i festivi e i ponti, va escluso anche il giorno libero? Grazie anticipatamente per la risposta.

risposta – gent.ma Marilena, una prima parziale risposta proviene da un parere dell’USR Molise

Neoassunti fase C. Giorni utili, compreso rientro nel giorno libero, per arrivare ai 120 di attività didattiche

Va anche precisato che informazioni più dettagliate saranno introdotte in una circolare che il miur pubblicherà nei prossimi giorni, come esito dell’incontro con i sindacati avvenuto il 29 dicembre.

Ne abbiamo parlato qui

Anno di prova e formazione neoassunti fase C: valido servizio su classi affini su gradi di scuola diversi e quello prestato prima del ruolo, conteggio dei 120 giorni

Anno di prova e di formazione: è ancora possibile rimandarlo?

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Anna  – vorrei sapere se la normativa per il rinvio dell’anno di prova per mancato raggiungimento dei giorni utili a causa di malattie è rimasto invariato e, come negli anni scorsi,si può rimandare anche per più anni di seguito se proprio  dovesse essere inevitabile. Sicura di una tua solerte risposta che mi tranquillizzerebbe certamente, ti ringrazio anticipatamente ed auguro a te e a tutta la redazione Buon Anno.

Paolo Pizzo – Gentilissima Anna,

L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

In realtà già l’art. 439 del Dlgs 297/94 prevedeva che in caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.

Diverso è invece il caso di quando il docente non riesce a completare l’anno di prova e di formazione.

Mentre la proroga di un anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere infatti disposta per una sola volta (ciò infatti presuppone che la prova sia stata effettuata…altrimenti non è possibile da parte del DS emanare un decreto di esito negativo…), è invece prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio, anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.

Come si conteggiano i 180 giorni utili per il superamento dell’anno di prova docenti neoimmessi in ruolo

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Caterina – Gentile Redazione, sono entrata di ruolo nella fase C scuola primaria posto comune provincia di Pescara. Non avendo ottenuto nessuna risposta chiara ed esaustiva chiedo a voi. Per quanto riguarda i 180 giorni di prova questi vanno conteggiati fino al 30 giugno ( termine delle attività didattiche) o fino al termine delle lezioni?(intorno al 10 Giugno).

risposta – le indicazioni sul conteggio dei 180 giorni utili per il superamento dell’anno di prova sono contenute nel dm n. 850 del 27 ottobre 2015 e nella circolare del 5 novembre 2015.

Nei CENTOTTANTA GIORNI sono computate tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni riferibili a ferie, assenze per malattia, congedi parentali, permessi retribuiti e aspettativa. Va computato anche il primo mese del periodo di congedo di maternità dal servizio per gravidanza.

In particolare vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di periodo effettivo servizio:

• tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.
• il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.
• i periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc).
• i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento.
• il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze.
• il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.
• la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato.
• il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.
• il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979).
• i periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nel conteggio dei 180 giorni non vanno considerati:
• i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l’infortunio) e di aspettativa per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova).
• le vacanze estive.
• I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.
• i permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto, legge 104/92 ecc.).

Caterina – Io ho cominciato a lavorare il 21 Settembre. Peraltro con il ruolo sono rimasta nella stessa scuola e nella stessa classe in quanto sto sostituendo la vicaria. Mi chiedo quindi essendo giuridicamente entrata in ruolo il 1 Settembre e nel mio caso essendo rimasta nella stessa classe si possono considerare nel conteggio dei 180 giorni anche il periodo dal 21 Settembre?In attesa di un vostro riscontro vi ringrazio sentitamente

risposta – questo è quanto hanno chiesto i sindacati al Miur, che si è dimostrato favorevole. La risposta definitiva arriverà in una circolare di prossima emanazione.

Anno di prova e formazione neoassunti fase C: valido servizio su classi affini su gradi di scuola diversi e quello prestato prima del ruolo, conteggio dei 120 giorni


Aspettativa per raggiungere il coniuge all’estero: la richiesta non è subordinata al superamento del periodo di prova

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Paola  – Vorrei sapere se posso chiedere un’ aspettativa per l’ a.s. che seguira’ ( mio marito lavora all’ estero) pur non avendo superato l’ anno di prova (ora sono in astensione facoltativa) grazie.

Paolo Pizzo – Gentilissima Paola,

la Legge 11 febbraio 1980, n. 26 (Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all’estero) prevede (artt. 1-4):

“L’impiegato  dello  Stato,  il  cui  coniuge  – dipendente civile o militare della pubblica amministrazione – presti servizio all’estero, puo’   chiedere   di   essere   collocato   in   aspettativa  qualora l’amministrazione   non  ritenga  di  poterlo  destinare  a  prestare servizio nella stessa localita’ in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella localita’ in questione.

L’aspettativa,  concessa  sulla base dell’articolo 1 della presente legge,  puo’  avere  una durata corrispondente al periodo di tempo in cui  permane  la  situazione  che  l’ha  originata.  Essa puo’ essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

L’impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.

Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell’articolo 1 della  presente  legge non e’ computato ai fini della progressione di carriera,  dell’attribuzione  degli  aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

L’impiegato  che  cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di   anzianita’   che   gli  spetta,  dedotto  il  tempo  passato  in aspettativa.

Qualora l’aspettativa si protragga oltre un anno, l’amministrazione ha  facolta’  di  utilizzare  il  posto  corrispondente ai fini delle assunzioni.  In  tal  caso,  l’impiegato  che  cessa dall’aspettativa occupa  –  ove  non  vi  siano  vacanze  disponibili  –  un  posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza.”

La Legge 25 giugno 1985, n. 333 (estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26 , ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali) ha previsto che ai fini dell’aspettativa il lavoro del coniuge possa anche essere non statale:

“il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26”.

Pertanto, ai sensi delle leggi citate l’aspettativa può durare per tutto il periodo di servizio all’estero del coniuge e non ha un limite legale di durata.

Per ciò che invece riguarda i documenti da produrre:

  • se il lavoro del coniuge all’estero è alle dipendenze di soggetti statali, può bastare anche un’autocertificazione;
  • se il datore di lavoro è invece un soggetto privato, sarebbe meglio produrre la documentazione attestante l’attività svolta.

Nella norma non è richiesto il superamento del periodo di prova per poter richiedere l’aspettativa.

Pertanto la richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova e quest’ultimo sarà di conseguenza rimandato fin quando il docente non sarà rientrato in effettivo servizio.

Incompatibilità tutor e Comitato di valutazione?

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Mariantonia – Sono insegnante di ruolo nella scuola primaria da 38anni. Per il corrente a.s. sono stata nominata dal dirigente tutor di una docente di sostegno che opera nella mia classe. Sono stata nominata anche quale componente del Comitato di valutazione ai sensi della l.107. I due compiti sono incompatibili fra loro? Ringrazio per l’attenzione e la gentile risposta e saluto.


Paolo Pizzo – Gentilissima Mariantonia,

se ci soffermiamo solo su ciò che detta la norma di cui alla legge 107/15 (commi 115-120), DLgs. 297/94 (artt- 437-440), nonché le relative disposizione emanate finora dal MIUR sull’argomento (Decreto Ministeriale 850 del 27 ottobre 2015), non esiste una incompatibilità espressamente prevista.

A mio avviso, quindi, ci si deve muovere con buon senso e in relazione all’opportunità della nomina.

E, sempre a mio parere, dovrebbe essere lo stesso docente, nel momento in cui si discute della di nomina, a manifestare al Dirigente scolastico la non opportunità della stessa se prima sia stato già nominato come tutor. Lo stesso ragionamento va fatto all’interno degli OO.CC. quando si discute dell’elezioni del Comitato.

La doppia carica quindi più che incompatibile dal punto formale lo è poi nella sostanza, quando il docente in questione si trova nel doppio ruolo, di tutor, quale presenta le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto, e poi, sempre per lo stesso docente, pone parere finale sull’anno di formazione anche se, precisiamo, non è l’unico componente e il parere non è nemmeno vincolante.

In conclusione la nomina dovrebbe essere l’estrema ratio in assenza di altri docenti che possono svolgere tale incarico.

Anno di prova neoassunti fase C: da quando si cominciano a contare 120 giorni attività didattica e 180 di servizio

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Vincenzo – Sono stato assunto in fase C su sostegno AD01 ma ho differito la presa di servizio in quanto impegnato con supplenza al 30/06 su medesima classe di concorso. Ai fini dell’anno di prova volevo sapere se i 120 giorni di attività didattica e i 180 giorni di servizio vanno conteggiati dalla data di accettazione della supplenza (07/09) o dalla data dell’accettazione del ruolo. Grazie in anticipo per la risposta.

risposta – gent.mo Vincenzo, al momento non c’è una risposta definitiva per questo quesito.

Il problema è stato presentato dai sindacati al Miur il 29 dicembre e l’Amministrazione si è impegnata nella stesura di una nota di chiarimenti, che finora non è pervenuta.

L’indicazione sommaria, fornita in quella sede, è

  1. considerare valido il servizio su classi affini anche su gradi di scuola diversi e la possibilità di effettuare l’anno di prova a tutti gli assunti della fase C;
  2. riconoscere nei 120 giorni anche il 6° giorno della settimana qualora il servizio si svolga su 5 giorni;
  3. far valere il servizio prestato prima dell’assunzione in ruolo solo se effettuato per il medesimo insegnamento.

Ma, per poter dire che sono questi i criteri, dobbiamo attendere l’emanazione della nota

Anno di prova e formazione neoassunti fase C: valido servizio su classi affini su gradi di scuola diversi e quello prestato prima del ruolo, conteggio dei 120 giorni

180 giorni di servizio anche per neoimmessi con 4 ore di supplenza?

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Carlo – Per i famosi 180 giorni di servizio, è la stessa cosa per chi lavora su 18 ore settimanali con chi lavora per solo 4 ore settimanali? Sembra non giusto. Grazie

risposta – gent.mo Carlo, il chiarimento su questo punto è ormai arrivato da tempo. Ti è sfuggita infatti la circolare del 5 novembre 2015, in cui il Ministero afferma

"Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto."

Neoimmessi in ruolo: chiarimenti Miur su anno di prova e formazione. Chi può svolgerlo, part time, passaggio di ruolo

Anno di prova per il docente che svolge supplenza su diverso ordine di scuola. Chiarimenti per il Dirigente

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Dirigente scolastico  – una docente neoassunta in fase B, su A445 (spagnolo Scuola media), presta servizio fino al 30 Giugno in un ITC su A346. Può effettuare l’anno di prova su A346, considerando le discipline affini? Un’altra docente, neoassunta in fase B su matematica scuole medie, presta servizio fino al 30 Giugno nello stesso ITC su Scienze. Può effettuare l’anno di prova su scienze? Grazie.

Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,

la questione è tuttora aperta e stiamo tutti aspettando un chiarimento ministeriale in tal senso.

Giova infatti ricordare che stando al D.M. n.850 del 27/10/2015 e alla circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015, per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al d.m. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione.

Pertanto, per ora, dal momento che le due docenti sono attualmente in servizio per una supplenza su grado di scuola diverso rispetto a quello di immissione in ruolo, non potrebbero svolgere l’anno di prova e di formazione.

Sennonché dopo l’ultimo incontro avuto il 29 dicembre con le OO.SS., il MIUR ha preso in esame la disparità di trattamento dei docenti in questione rispetto a ciò che si poteva fare lo scorso anno, e si è ripromesso di pubblicare dei chiarimenti in proposito nei quali specificherà la possibilità di svolgere l’anno di prova anche se i docenti sono in servizio su un grado diverso di scuola rispetto quello di assunzione in ruolo. Almeno questo è stato detto nell’incontro in questione.

Ad oggi tale circolare non è stata pubblicata. Per il momento, quindi, il Dirigente non può far svolgere l’anno di prova ai docenti in questione e restiamo in attesa dei chiarimenti ministeriali.

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