Leonardo – Si è svolto martedì 29 dicembre 2015 l’incontro tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione sull’anno di prova e formazione dei neo immessi in ruolo.
In questa occasione, sembra siano stati superati alcuni punti tra i più controversi delle istruzioni impartite dal Ministero dopo la pubblicazione del D.M. n.850 del 27/10/2015 e la circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015, che contenevano i "primi orientamenti operativi" per il periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti nell’anno scolastico 2015/16
Fra tutti, sembra sia stato superato il paradosso e la contraddizione scaturita nel concetto di "classe affine" ovvero dell’opportunità di svolgere l’anno di prova anche se attualmente titolari di una supplenza per una classe di concorso diversa rispetto a quella di immissione in ruolo (soprattutto quelli della fase C).
Per non creare quindi disparità di trattamento tra coloro che hanno assunto effettivamente servizio e chi invece ha rinviato l’assunzione scegliendo di restare su posto di supplenza fino al 30/6 o 31/8, a questi ultimi sarà data la possibilità di svolgere l’anno di prova e di formazione indipendentemente dalla tipologia e dal grado di scuola per cui prestano attualmente servizio (che può quindi essere diverso rispetto a quello di assunzione in ruolo).
Sembra quindi che il MIUR abbia deciso di considerare materie affini quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al DM n. 354/1998 o comunque quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo. Come appunto da normativa.
Ma paradosso su paradosso, ingiustizia su ingiustizia, sembra invece di difficile risoluzione l’altra questione, ovvero l’obbligo dello svolgimento dell’anno di prova e di formazione anche per chi ha ottenuto il "solo" passaggio di ruolo. Per questi, sembra essere confermata la volontà ministeriale di far svolgere tutto il percorso di formazione come avviene per i neo immessi in ruolo. Si tratta dell’art. 2 D.M. n.850 del 27/10/2015 Personale docente tenuto al periodo di formazione e di prova".
Dove è finita la appena risolta diatriba sulle “materie affini”?
Hanno forse dimenticato quei sporadici casi (forse troppo sporadici tanto da non essere presi in considerazione ne dal MIUR ne tanto meno dalla OO.SS.) di insegnanti che come me, possono avere ottenuto il passaggio in ruolo (per altro ancor prima dell’entrata in vigore della L.107/15 del 13 luglio) da materie comprese negli ambiti disciplinari (es. da 25/A a 28/A)?
Giova infatti ricordare che gli ambiti sono costituiti da classi di concorso di grado diverso quali, per esempio, la 43/A e 50/A, 25/A e 28/A; 29/A e 30/A; 31/A e 32/A ecc. ovvero quelli che appunto sono i "veri" ambiti disciplinari costituiti con il D.M. 354/1998.
Inoltre, ricordo che il passaggio di ruolo permette al docente in possesso della specifica abilitazione di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A043, scuola di I grado, alla A050, scuola di II grado oppure dalla primaria all infanzia). Bisogna operare una distinzione tra periodo di prova e formazione" Il periodo di prova è stabilito dall’art. 437 del Dlgs 297/94 il quale afferma che: Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell’anno scolastico. Inoltre, nella c.m. 196/2006 e nella nota Prot. n. AOODGPER 3699/2008 aventi sempre per oggetto l’anno di formazione dei docenti, il Ministero affermava che chi ha ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all’ art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non è tenuto a frequentare l’anno di formazione, di cui all’articolo 440 del Decreto legislativo n.297/94, e che lo stesso anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera.
Stando quindi al dettato degli artt.. 437-440 del Dlgs 297/94 e delle circolari/nota ministeriali sopra citate, si può concludere che:
• L’anno di formazione, quindi, che comprenderà la nomina di un tutor, la stesura della relazione fino allo svolgimento di attività seminariali e relativa discussione della relazione davanti al comitato di valutazione,
deve essere svolto dal docente una sola volta nella carriera;
Quanti anni di formazione e periodi di prova devono ancora svolgere, insegnanti appartenenti a classi di concorso (discipline/materie) affini? Gli ambiti disciplinari esistono o non esistono più?
Questa ingiustizia di ripetere l’anno di formazione, con per altro l’assurda modalità e obiettivo previsto, di far acquisire “competenze” ad un insegnante che come me, lavora nella scuola di oltre 20 anni e già in ruolo da 15?
Sulle questioni sopra riferite, a mio personale avviso affatto trascurabili, non sarebbe il caso di valutare l’apertura di specifiche azioni legali?
Un caro saluto a tutti di Buon Anno!!!
risposta – gent.mo Leonardo, noi non entriamo nello specifico di eventuali azioni legali, alle quali ognuno è libero di aderire o meno, nè commentiamo la decisione del Miur.
Prendiamo invece atto della normativa. Il dm n. 850 del 27 ottobre 2015 afferma "2. A far data dall’emanazione del presente decreto, cessano di avere validità tutte le disposizioni con esso incompatibili."
Inoltre, va considerato che l’avvio di una procedura legale non ti esime certo dalle attività previste, in quanto l’esito del ricorso non sarà immediato.
Ossia, a metà gennaio sarà aperta la piattaforma INDIRE nella quale inserire il primo bilancio delle competenze, che molti Dirigenti Scolastici, grazie anche alla anticipazione del modello con apposita nota, stanno facendo compilare manualmente, per poi semplicemente trasferirlo on line.
Tu non puoi dire: io non compilo il bilancio delle competenze perchè ho promosso un ricorso avverso il dm n. 850 del 27 ottobre 2105. Ossia, nel frattempo dovrai comunque partecipare a tutte le attività e i percorsi previsti, quando arriverà la risposta del ricorso sapremo se ciò verrà considerato corretto o meno dal giudice. Ma a questo punto potrà essere considerato valido solo dal momento in cui sarà espressa la sentenza, e quindi per il futuro o nel caso di esito negativo del tuo percorso.
Se poi l’adesione ad una eventuale azione legale è più una questione di principio, allora penso non ci siano dubbi sul da farsi.