Dirigente scolastico – Buongiorno, pongo un quesito in merito alla validità dell’anno di prova , in riferimento anche alle disposizioni introdotte dal DM n. 850 del 27/10/2015. La docente è stata immessa in ruolo sul sostegno Sc. Secondaria di I grado ; ha però differito la presa in servizio in quanto titolare di una supplenza fino al termine delle attività didattiche nel nostro Istituto ( Sc. Secondaria di II grado). La supplenza riguarda , però, altra classe di concorso ( A061). Può la Docente svolgere utilmente il periodo di prova in un altro ordine di scuola e su altra classe di concorso? E, in caso di risposta negativa, può essere rinviato il periodo di prova all’anno scolastico prossimo ? Quale atto formale deve notificare e/o ricevere la Scuola di attuale servizio? Grazie.
Paolo Pizzo – Gentile dirigente,
così come ha chiarito la nota MIUR 36167 del 5 novembre 2015, “la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.”
Pertanto, dal momento che la supplente in questione è stata immessa in ruolo su sostegno nel I grado ma ha una supplenza su grado diverso, non potrà svolgere l’anno di prova.
Lo stesso sarà rimandato al prossimo anno quando sarà in servizio sul posto di sostengo I grado.
Non c’è bisogno di nessun atto formale, ma al momento solo prendere atto di questa posizione ministeriale a cui ovviamente vi dovrete attenere.