Chiara – chiedo il Vostro aiuto per avere informazioni certe riguardo la mia situazione. Sono una precaria della scuola da 10 anni, e finalmente dovrei rientrare nelle immissioni della fase C in quanto iscritta nelle GAE, ma quasi sicuramente alle superiori. Al momento presto servizio in una scuola media con contratto part time al 30 giugno. Posso effettuare l’anno di prova durante l’anno scolastico in corso? E’ possibile quindi lasciare la scuola in cui lavoro attualmente e prendere servizio in una scuola di grado superiore? Ti chiedo inoltre: dal momento che mio marito è stato da poco trasferito all’estero per lavoro, posso, una volta effettuato l’anno di prova, prendere un’aspettativa per ricongiungimento al coniuge? Se sì, c’é un limite di anni per cui si può chiedere? Un’ultima domanda: avevo letto il seguente articolo del dott. Pizzo http://chiediloalalla.orizzontescuola.it/2013/04/17/periodo-di-prova-se-non-si-raggiungono-i-180-gg-di-servizio-previsti-il-periodo-di-prova-puo-essere-rimandato-anche-per-piu-anni/ e mi ero “illusa” di poter rimandare l’anno di prova anche per più anni, avendo io due bambini molto piccoli. Mi è stato però detto dai sindacati a cui mi sono rivolta, che l’anno di prova non si può rimandare per più di un anno, altrimenti mi verrei a trovare in una situazione molto “spiacevole”. E’ vero? Grazie infinite per una Vostra risposta!
Paolo Pizzo – Gentilissima Chiara,
non posso che confermare quanto sempre detto sulla questione.
Esiste una differenza sostanziale tra il non superamento dell’anno di di prova (esito sfavorevole della prova) e il non raggiungimento dei 180 giorni di cui 120 per attività didattiche previsti che costituiscono il minimo di giorni servizio che deve essere prestato.
Per quest’ultimo punto l’art. 438 comma 5 del Dlgs 297/94 prevede che qualora nell’anno scolastico non non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
Per dare luogo al provvedimento di proroga è sufficiente il semplice accertamento – al quale la motivazione del provvedimento deve richiamarsi – della mancata prestazione del servizio per almeno 180 giorni nell’anno scolastico.
Pertanto la prova è prorogata, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio anche per i successivi anni scolastici in relazione a periodi di congedo o aspettative a qualunque titolo concessi, ivi compresi i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro a norma dell’art. 4 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulle lavoratrici madri (congedo per maternità), salve restando, ovviamente, le disposizioni di Legge che considerano valutabili anche ai fini della prova determinati periodi diversi dall’insegnamento.
È chiaro quindi che il periodo di prova può essere rimandato senza limiti di anni qualora non si raggiungano i 180 gg. di servizio (è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità ecc. tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 gg. effettivi di servizio).
Diverso invece è il caso dell’esito sfavorevole dell’anno di prova.
L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015, riconfermando quanto già disposto dall’art. 439 del Dlgs 297/94, prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale prova docente ed educativo è sottoposto ad un secondo per secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile .
Per ciò che riguarda la possibilità di lasciare la supplenza in corso per assumere servizio a tempo indeterminato, la risposta è positiva.
Nessuna norma attualmente lo vieta.