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Channel: Anno di prova neo immessi in ruolo – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Nuovo ruolo e periodo di prova. Non si concorda con la versione data dall’Ufficio Scolastico Provinciale

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Vera – chiedo chiarimenti in merito allo svolgimento dell’anno di prova. La mia situazione è la seguente:-Immissione in ruolo a settembre 2013 da concorso ordinario ddg 82/2012 su posto di sostegno (AD02 sostegno II grado ambito umanistico). Ho sostenuto e superato l’anno di prova in giugno 2014.-Con la seconda tranche di immissioni in ruolo, nell’autunno 2014, sempre da concorso ho avuto una  nomina a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 2014 ed economica 2015 per la classe di concorso A050 (Materie letterarie II grado).L’Ufficio Scolastico Provinciale sostiene che io debba reiterare l’anno di prova (180 giorni e tesina da discutere con comitato di valutazione) non nel corrente anno scolastico dal momento che lavoro ancora sul sostegno, ma nel prossimo anno scolastico quando insegnerò sulla A050. L’anno di formazione invece non va ripetuto. Sono corrette queste indicazioni? Devo davvero ripetere l’anno di prova? La classe di concorso A050 non è da considerarsi materia affine alla AD02? Quali sono i riferimenti normativi in base ai quali non è valido l’anno di prova svolto nel sostegno? Ringraziondovi per la cortese attenzione, porgo cordiali saluti.

Paolo Pizzo – Gentilissima Vera,

non si concorda conl’USR in questione.

L’AD02 è sostegno per il II grado sul quale ordine di scuola hai già effettuato e superato con esito positivo il periodo di prova.

Ora sei entrata in ruolo nell’A050 che è sempre II grado e pertanto stesso orine di scuola.

Non avendo infatti cambiato ruolo (es. da I a II grado oppure da infanzia a primaria) ma essendo sempre rimasta nel ruolo del II grado, non devi fare nulla.

Inoltre il tuo non lo possiamo qualificare neanche come un passaggio di cattedra in quanto il sostegno non è in realtà una classe di concorso ma un elenco “affiancato” alla classe di concorso per cui hai tiolo ad essere in una graduatoria o nei vincitori del concorso.

Pertanto anche se hai ottenuto una “nuova” immissione in ruolo ciò che rileva è che questa sia stata fatta nello stesso ordine di scuola per cui hai già superato l’anno di prova.

La nota USR Piemonte n. 163/2008 e 773/2012 dell’USR  Puglia hanno avuto modo di chiarire che sono considerate materie affini, in riferimento al periodo di prova, quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione posseduto dall’interessato ed utilizzato ai fini della immissione in ruolo.

Circa la validità del servizio su posto di sostegno ai fini del superamento del periodo di prova, va considerato che per l’assunzione su posti di sostegno, si attinge alle medesime graduatorie dei concorsi ordinari o per titoli, fermo restando la necessità del possesso del titolo di specializzazione.

Giova inoltre ricordare che la Circolare Ministeriale 88/1980  avente come oggetto la “Ripetizione del periodo di prova in casi di passaggi di cattedra e di presidenza di cui all’art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417”, afferma che bisogna attenersi al parere del Consiglio di Stato, sez.II del 12 luglio 1978 n. 583/78 secondo cui:
“anche per i passaggi previsti dall’art. 75 del D.P.R. n. 417/74 debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando il passaggio comporti anche il trasferimento di ruolo.

Nel caso, invece, in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto.

Si cita, ad esempio, come passaggio di cattedra che comporta anche un passaggio da uno ad altro ruolo, quello relativo al passaggio dalla classe di concorso XXX (educazione musicale nella scuola media) alla classe di concorso XXIX (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado).

Costituisce passaggio di ruolo anche quello relativo, ad esempio, al passaggio dal ruolo dei presidi di istituti d’arte a quello dei presidi di liceo artistico e viceversa (art. 120 del D.P.R. n. 417/74 cit.).”

In poche parole questa la differenza:

Chi ottiene il SOLO PASSAGGIO DI CATTEDRA , che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio (Circolare del 27 marzo 1980, n. 88: “Nel caso in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto”);

Chi, invece, ottiene IL PASSAGGIO DI RUOLO , DOVRÀ SOLO EFFETTUARE LA PROVA (i 180 giorni di servizio) ma non anche la formazione con tutto ciò che essa comporta.

Ma il tuo caso non rientra in nessuna dei punti sopra citati in quanto avendo superato l’anno di prova nel sostegno II grado e avendo ottenuto un nuovo ruolo sempre nel II grado non sei tenuta a fare nulla proprio perché non ti sei spostata dal ruolo precedente.


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