Docente – Salve sono una neo immessa in ruolo volevo sapere se x i 180 gg bisogna contare i giorni uno ad uno o i sei mesi? Grazie.
Paolo Pizzo – Gentilissima docente,
la durata della prova è stabilita dall’art. 438 del T.U. in cui è precisato che è di un anno scolastico e che il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico.
E’ chiaro quindi che la norma non ha voluto lasciare fraintendimenti nell’indicare la durata in “giorni”.
Quindi vanno contati i singoli giorni tenendo presente quanto segue.
Nel conteggio dei 180 giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:
- tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie
- il periodo fra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica
- i periodi d’interruzione dell’attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni ecc)
- i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di concorso di insegnamento
- il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze
- il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità
- la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto
- il periodo prestato in qualità di dirigente incaricato
- il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre
- il periodo compreso tra l’anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell’1 1.7.1979)
- i periodi di aspettativa per mandato parlamentare
Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:
- i giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l’infortunio e le gravi patologie) e di aspettativa per ragioni familiari
- le vacanze estive
- I periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese), di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001.
- i permessi retribuiti (es. congedo matrimoniale, legge 104/92, permessi per motivi personali, per lutto ecc.)