Dirigente scolastico – Gentilissimi, Sono il DS dell’Istituto X di Palermo e vorrei acquisire la vostra consulenza, in ordine alla fattispecie che di seguito espongo. Nella mia scuola secondaria di I grado prestano servizio, come supplenti fino al 30/06/2016 su posto di sostegno, due docenti che sono stati assunti in ruolo nella fase C con decorrenza giuridica al 01/09/2015, ma hanno rinviato l’assunzione in servizio all’1/7/2015, perchè hanno scelto di mantenere la supplenza fino al 30/06/2015 per non essere costretti ad allontanarsi dalla propria città di residenza. Si sottolinea che entrambi i docenti di cui trattasi stanno svolgendo la supplenza nella scuola secondaria di I grado su posto di sostegno e che sono stati assunti in ruolo: – Uno nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso di francese; – L’altro nella scuola primaria su posto comune. Poichè entrambi i docenti stanno svolgendo la supplenza su un ordine e grado diverso di scuola rispetto a quello di assunzione e considerato, anche, che stanno svolgendo la supplenza su posti di sostegno mentre sono stati assunti in ruolo su posti comuni, non ho ritenuto, per quest’anno scolastico, di doverli avviare all’anno di prova e formazione, che potranno, invece, svolgere il prossimo anno, quando prenderanno servizio in scuole dello stesso ordine e grado di quelle per le quali sono stati assunti. Vorrei sapere: 1. se è fondata la pretesa (peraltro tardivamente espressa rispetto ai termini fissati dall’USR Sicilia per la ricognizione dei dati ai fini dell’organizzazione della formazione dei docenti neo-assunti) da parte di uno di questi due docenti di svolgere l’anno di prova e formazione già in questo anno. 2. Nel caso in cui la pretesa del docente fosse fondata, se trattasi solo di una facoltà esercitabile su richiesta del docente interessato o se piuttosto si tratti di un obbligo per l’amministrazione scolastica. Vi ringrazio per l’attenzione che vorrete prestare alla mia richiesta e vi porgo distinti saluti.
Paolo Pizzo – Gentile dirigente,
Il riferimento, salvo ripensamenti del MIUR, è la circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015 la quale dispone che
“In caso di differimento della presa di servizio, anche nell’ipotesi di quanto disposto dall’articolo 1, commi 98-99, della Legge n.107/2015, il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell’anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l’istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al d.m. n.354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d’istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.
Le possibilità indicate nella circolare sono:
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
- la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
- la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.
Stando quindi alla circolare sopra richiamata nessuno dei due docenti potrà svolgere quest’anno l’anno di prova e di formazione in quanto entrambi in servizio su ordine di scuola diversa rispetto a quello di assunzione.
Infatti, l’unica possibilità in questo caso sarebbe l’assunzione su posto di sostegno con supplenza su posto di sostegno anche su ordine e grado diverso di scuola.
Ma non è il caso di cui al quesito. Pertanto solo se c’è una diversa direttiva dell’USR di riferimento e su esplicita richiesta del docente è possibile far svolgere l’anno di prova.