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Channel: Anno di prova neo immessi in ruolo – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Anno prova e differimento presa servizio. Chiairimenti per il Dirigente scolastico

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Dirigente scolastico – In previsione della segnalazione dei docenti neoassunti da ammettere al corso di formazione, il cui termine è fissato dall’Ambito territoriale di X al 14 dicembre, si chiedono urgenti chiarimenti in merito alle seguenti fattispecie:  1)      un docente, immesso in ruolo nella FASE C presso altra provincia, ma in servizio fino al termine delle attività didattiche per  N. 4 ore  presso questa Istituzione scolastica nella propria classe di concorso e per N. 14 ore in altra istituzione scolastica della provincia di Palermo su posto di sostegno, presso quale scuola può svolgere l’anno di prova? Dove ha un maggiore carico di ore o dove svolge servizio nella propria classe di concorso? La scelta della scuola è vincolata o rimessa alla libera scelta del docente? Stante l’urgenza, si richiede un sollecito riscontro. Si ringrazia anticipatamente. Il caso rientra fra quelli contemplati nell’art.3 comma 4 D.M. n.850 del 27/10/2015 e punto 2 circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015. L’insegnamento di sostegno equivale a classe di concorso affine, tale per cui l’anno di prova può essere effettuato anche dove si presta servizio come sostegno? 2) un docente immesso in ruolo nella FASE C presso altra provincia, ma in servizio fino al termine delle attività didattiche per  N. 4 ore  presso questa Istituzione scolastica nella propria classe di concorso, può chiedere di differire l’anno di prova e di formazione all’anno scolastico successivo? Grazie e cordiali saluti

Paolo Pizzo – Gentile dirigente,

La circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015 ha previsto che per l’anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell’interessato e dietro specifica autorizzazione del dirigente dell’ambito territoriale dove il neoassunto docente presta servizio come supplente, anche sulla base dei seguenti criteri:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

Pertanto, in merito ai quesiti posti, si segnala che chi ha differito la presa di servizio ed è in servizio di supplena in due scuole, possa lui stesso scegliere la scuola in cui effettuare l’anno di prova e che lo debba fare, così come riporta la circolare citata, dietro specifica istanza. Si segnala inoltre che se trattasi di stesso grado o ordine di scuola, la supplenza svolta su sostegno è valida per la classe di concorso di immissione in ruolo.

Per il secondo quesito vale quanto già detto sopra. Dal momento che l’anno di prova non è in questo caso obbligatorio, se il docente non fa specifica richiesta di volerlo svolgere può differirlo implicitamente all’anno scolastico successivo.

 

 


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