Dirigente Scolastico – Una docente nell’anno di prova effettua l’orario di servizio settimanale in gg 4 anziché 5.Si chiede di sapere: 1.. come effettuare il calcolo dei giorni necessari per raggiungere i 180 gg; 2.. effettuando il servizio su 4 gg, ha diritto al giorno libero? Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono cordiali saluti.
Paolo Pizzo – Gentile Dirigente,
dal quesito non è chiaro perché il docente in questione svolga un orario settimanale su 4 giorni anziché 5, tenendo presente che l’articolo 28/5 del CCNL/2007 dispone che in coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali…
Parto quindi dal presupposto che ci sia una ragione considerando anche il T.U. 297/94 il quale all’art. 438, comma 2, prevede che per gli insegnanti degli ordini di scuola superiori al grado primario, sia possibile I’effettuazione dell’anno di prova e di formazione anche con orario inferiore a quello di cattedra.
Posso poi supporre anche che sia un docente con retrodatazione giuridica e che stia svolgendo una supplenza non ad orario intero.
In ogni caso non c’è dubbio che sia indispensabile il requisito di prestare, nel periodo di prova, perlomeno 180 giorni di servizio utile, anche se per orario inferiore a quello di cattedra, o se si lavora per meno giorni rispetto all’intera settimana lavorativa.
Detto questo ci può essere utile una nota dell’USR Lombardia che nel 2008 affrontò la questione del part time (ci possiamo infatti riferire a questo in analogia) e del calcolo dei 180 gg. utili all’anno di prova.
L’esempio è riferito a a part time per 3 gg alla settimana quindi basterà sostituire 4 a “3”.
“Le settimane lavorative in un anno scolastico sono minimo 32. Nel caso di 3 giorni lavorativi alla settimana di part-time si fa 3×32: 96 gg.
A questi giorni si possono aggiungere, la legge lo permette, altri giorni come:
tutte le domeniche (32 gg)+ il giorno libero (al 60% = 19 gg.) i giorni festivi (6gg) + le 4giornate di riposo previste dalla lettera b) art. 1 della legge n. 937/97+le vacanze di natale (14gg) + pasqua(6gg) + giorni di partecipazione come funzione docente (circa in percentuale16 gg. nell’anno scolastico).
La somma dà 193 giorni.
A questi si possono si possono aggiungere ancora i corsi di formazione o aggiornamento.”
Per il secondo quesito bisogna intanto capire perché svolga servizio in 4 gg, perché se l’orario è intero il giorno libero diventa un diritto (possiamo dire che la prassi è ormai un diritto acquisito) anche perché come da Contratto bisogna svolgere il servizio di insegnamento in non meno di 5 giorni.
Se invece l’orario settimanale non è intero in realtà il giorno libero esiste già.