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Channel: Anno di prova neo immessi in ruolo – Chiedilo a Lalla – OrizzonteScuola
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Anno di prova e formazione: chiarimenti per l’Ufficio scolastico

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Responsabile ATP – Spettabile Servizio di Consulenza.  Mi trovo ad operare, in particolare, in un ufficio che, fra i vari compiti, ha quello di organizzare le attività per i docenti in anno di formazione e prova e in questi giorni ricevo diverse telefonate alle quali, essendo io insegnante e non giurista, non sono sempre in grado di dare una risposta precisa. Sottopongo quindi alla vostra attenzione alcuni di questi casi: 1) un docente assunto nella fase B a X per la classe di concorso C520 (insegnante tecnico-pratico di scuola secondaria di II grado), ma in servizio a Y con incarico a tempo determinato al 30 giugno sulla classe di concorso A076 (sempre secondaria di II grado, ma non affine alla C520) e sul sostegno (ancora sulla secondaria di II grado, senza titolo ma chiamato dalla graduatoria della classe di concorso C520, per esaurimento delle graduatorie dei docenti con il titolo), avrà la possibilità di veder riconosciuto il corrente anno scolastico come anno di prova e di formazione? Secondo quanto riportato dalla C.M.36167 (“la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola”) riterrei di sì, ma avrei la necessità, se e quando possibile, di una conferma

Paolo Pizzo – Gentilissima responsabile,

per quanto riguarda il primo docente la risposta è negativa.

Il MIUR, infatti, nella circolare Prot. N.36167 del 5/11/2015 dispone che Per classi di concorso affini si devono intendere quelle comprese negli AMBITI DISCIPLINARI DI CUI AL D.M. N.354/1998 OVE IL SERVIZIO SIA EFFETTUATO NELLO STESSO GRADO D’ISTRUZIONE della classe di concorso di immissione in ruolo come previsto dall’art. 3 comma 5 lettera c) del D.M. n.850/2015.

Con una interpretazione a nostro avviso restrittiva, il Ministero dispone quindi che le classi di concorso devono appartenere allo stesso ambito disciplinare e nello stesso tempo riferirsi allo stesso grado di scuola.

Stando alla lettura della circolare, quindi, e a meno di altre circolari esplicative in proposito, se le due classi di concorso non fanno parte dello stesso ambito, il primo docente non potrà svolgere l’anno di prova.

Per quanto riguarda il secondo docente la risposta è invece positiva.

La stessa circolare dispone che la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa,nel medesimo ordine e grado di scuola.

Poi aggiunge:

l’attività di formazione, è comunque svolta con riferimento al posto o alla classe di concorso di immissione in ruolo.

Pertanto il docente in questione svolgerà l’anno di formazione per la classe di concorso di immissione in ruolo a nulla rilevando che sia attualmente su posto di sostegno senza specializzazione.

domanda – 2) i passaggi da cattedra tecnico-pratica (tabella C) a cattedra “comune” (tabella A) nello stesso ordine di scuola si configurano come passaggi di ruolo o come passaggi di cattedra? Esiste una differenza, in questo caso particolare, fra i docenti tecnico-pratici laureati e quelli non laureati? Esiste una qualche eccezione, sempre in relazione al passaggio, per gli insegnanti tecnico-pratici abilitati con PAS? Seguendo inoltre le informazioni pubblicate sul vostro preziosissimo sito, ho capito che la questione dell’anno di prova per i docenti con passaggio di ruolo è ancora oggetto di discussione con le organizzazioni sindacali: esiste la possibilità che per quest’anno si possa ancora far riferimento alla precedente normativa, che peraltro era quella in vigore al momento di presentazione delle domande di passaggio?

Risposta – Ai sensi dell’art 3 CCNI mobilità 2015/16 è considerato passaggio di ruolo quello effettuato dal personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato.

E sempre ai sensi del CCNI citato va valutato nella misura di 3 pp (quindi la metà) il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa.

Detto questo, e confermato che in questi casi si tratta di passaggio di ruolo, il Ministero non ha cambiato finora la propria opinione e quindi anche questi docenti per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo dovranno effettuare l’anno di prova e di formazione.

domanda – 3) lo stretto legame che il DM 850 e la circolare 36167 delineano fra anno di prova e di formazione sembrano escludere la possibilità di richiesta di rilascio di nulla osta per svolgere la formazione in una provincia diversa da quella della sede di servizio, richiesta che potrebbe pervenire da docenti neoassunti in una provincia e residenti in province molto vicine, come è il caso di X e Y: quali informazioni avete in proposito?

Risposta – a mio avviso la questione non è preclusa. L’USR Friuli Venezia Giulia ha a tal proposito disposto:

I destinatari di contratto di assunzione con differimento della presa di servizio, (fasi B e C), titolari presso altra sede territoriale ed attualmente in servizio a TD fino al 30/6 nelle scuole del FVG, possono sostenere il periodo di formazione e prova in FVG purché ruolo e servizio a TD avvengano nello stesso grado e nella stessa classe di concorso o classe affine. I docenti interessati devono fare richiesta di Nulla Osta all’amministrazione territoriale competente per la stipula del contratto di assunzione. Per tutte le situazioni in cui i docenti siano destinatari di assunzione in FVG ed in servizio a TD in altra sede, questa amministrazione concederà i Nulla Osta richiesti, quando sussistano i requisiti di validità sopra citati e declinati nel comma 4 art. 3 del DM 850/2015

 

 


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